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 Diritto d'Autore e Opera Giornalistica
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Giusy Melillo
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Italy
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Inserito - 11/10/2011 :  15:50:48  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Giusy Melillo  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Giusy Melillo
DIRITTO D’AUTORE E OPERA GIORNALISTICA.

di Giusy Melillo

Fin dall’antichità il particolare rapporto che lega l’autore all’opera da questi creata è inteso come una relazione mista di paternità e di proprietà. Con la diffusione della stampa nel XV secolo si impone l’esigenza di un corpus di norme giuridiche finalizzate alla tutela delle opere dell’ingegno. La Legge n. 633 del 22 aprile 1941, insieme al C. C., costituisce la principale fonte normativa nazionale in materia di Diritto d’Autore. Essa disciplina l’opera dell’ingegno in campo giornalistico nell’ambito delle opere collettive , ove, accanto al diritto dell’autore dell’articolo di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera, si collocano il diritto del direttore ad esser riconosciuto quale autore dell’opera collettiva, essendo questi, ai sensi dell'art. 7 della legge sul Diritto d'Autore, colui che organizza e dirige la creazione dell'opera stessa; nonchè i diritti di utilizzazione economica dell’editore , in quanto responsabile dell’iniziativa nonché del rischio imprenditoriale.
L’opera giornalistica esiste in quanto il suo autore, dunque il Giornalista in primis , applica determinati procedimenti per osservare, interpretare e rappresentare cose che accadono nella società.
La definizione di opera giornalistica che rileva anche ai fini della sua tutela da parte della Legge sul Diritto d'Autore, mancandone una legislativa esplicita , è tratta dalle pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale questa è caratterizzata da:
1) raccolta, commento ed elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
2) tempestività di informazione, diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione;
3) intellettualità e intermediazione critica delle notizie;
4) creatività.
Anche per la rassegna stampa ,uno dei possibili impieghi dell’opera giornalistica, il parametro di riferimento per la sua tutela è dato dal livello di creatività. Ad essa è lecito procedere, sempre che sui singoli articoli non gravi l’espresso divieto della riproduzione; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non abbia scopo di lucro e quindi non comporti una concorrenza sleale verso il soggetto da cui si è attinto l’articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.
Nel considerare l’opera giornalistica, quale particolare tipologia di opera dell’ingegno, non si può trascurare lo strumento attraverso cui la stessa viene comunicata al pubblico: il diritto di cronaca , che affonda le sue radici nell’art 21 della Costituzione e trova riconoscimento e tutela nell’art.65 della Legge sul Diritto d’Autore. L’esercizio di tale diritto, in quanto potenzialmente lesivo di altri beni costituzionalmente garantiti, quali il decoro, la reputazione, la riservatezza dell’individuo, incontra tre precisi limiti imposti dalla Giurisprudenza pressoché consolidata:
1)verità del fatto narrato, o limite della pertinenza, inteso quale perfetta coincidenza tra fatto accaduto e fatto narrato; il giornalista deve attenersi alla verità storica dei fatti risultanti dalla fonte di informazione la cui attendibilità ha l’obbligo di controllare;
2)interesse pubblico, ossia utilità sociale della notizia, la quale deve essere in grado di contribuire alla formazione dell’opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività;
3)forma civile dell’esposizione, o limite della continenza, in vistù del quale il linguaggio utilizzato deve essere improntato a serena obiettività e correttezza, senza degenerare in espressioni denigratorie o volgari.
Gli stessi limiti vigono in tema di cronaca giudiziaria ,inerente la narrazione di avvenimenti criminosi e delle vicende giudiziarie da essi derivate. Tutta la cittadinanza ha il diritto di conoscere i fatti commessi in violazione della legge penale, per poter presentare una denuncia, per trarre norme di orientamento nei rapporti di vita sociale, per guardarsi dalle sempre rinnovatesi tecniche del delitto, per poter valutare le reazioni degli organi dello Stato. Ciò è reso possibile principalmente attraverso la pubblicità esterna -mediata dall’opera giornalistica (di cronaca giudiziaria) ; opera che, tuttavia, come ha stabilito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel riferire del processo non può spingersi fino a crearne un surrogato, né sfociare nella spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie.
La libertà di comunicazione, il diritto di sapere, la trasparenza non possono mai cancellare il bisogno di intimità, il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, di sviluppare liberamente la personalità, di veder rispettata la propria dignità. Pertanto, il legislatore tutela i dati personali anche nell’esercizio dell’attività giornalistica, prevedendo altresi’, a beneficio di coloro che trattano i dati per scopi informativi, deroghe alle disposizioni del Codice della Privacy che richiedono: 1) la necessaria autorizzazione del Garante prevista per il trattamento di dati sensibili ; 2)le garanzie particolari, quali l’autorizzazione di legge o del Garante, previste per il trattamento di dati giudiziari;3) i casi particolari in cui è consentito il trasferimento dei dati all’estero .
Il Garante per la protezione dei dati personali precisa che non si applicano all’attività giornalistica , e alla cronaca giudiziaria che, nel rispetto dei diritti dell’imputato, deve assicurare il diritto d’informazione dei cittadini, essenziale per il concreto esercizio della sovranità popolare, le “Linee guida per l’informazione giuridica” (dallo stesso dettate), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011. Copie integrali di sentenze e provvedimenti giurisdizionali possono essere rilasciate ai giornalisti senza oscurare i nomi degli imputati, in quanto le sentenze sono atti pubblici pronunciati “in nome del Popolo Italiano”; ma ciò non significa che tutti i dati contenuti nelle stesse siano da essi pubblicabili. Invero, fermo restando i limiti del diritto di cronaca e il principio di essenzialità dell’informazione, nell’esercizio dell’attività giornalistica si possono trattare dati personali, anche sensibili o giudiziari, senza una preventiva autorizzazione; ma si è tenuti a rispettare le specifiche norme giuridiche in materia, le regole deontologiche e i vincoli posti dal Codice della Privacy. Ad esempio, non possono essere pubblicati i nomi delle persone violentate , i dati identificativi di un minore, di un soggetto che ha contratto l’aids, delle parti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia o di stato delle persone ; i dati relativi ad altre persone dalle quali si potrebbe risalire ai minori o gli altri soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un elenco. In tutti gli altri casi, chiunque sia interessato , può rivolgere un’istanza al giudice , prima della conclusione del processo, con la quale chiedere che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo, precisando i motivi legittimi di tale richiesta. Ciò può essere disposto anche d’ufficio dal giudice nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato.
Le tematiche sopra esposte sono molteplici. Esse rispondono a un denominatore comune che le lega:l'attualità e la valenza pratica dell'opera giornalistica e degli ambiti nei quali essa si esprime, unitamente alla minuta attenzione riservatale dai manuali sul D. A. e le Opere dell'Ingegno.

giusy melillo

   
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