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 Il processo penale "In pillole"
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Giusy Melillo
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Inserito - 31/07/2009 :  13:11:05  Mostra Profilo  Visita la Homepage di Giusy Melillo  Replica con Citazione Invia un Messaggio Privato a Giusy Melillo
IL PROCESSO PENALE “In pillole”.

di Giusy Melillo


LE INDAGINI PRELIMINARI.
Questa fase inizia con l’acquisizione della notizia di reato e si conclude con l’archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. La funzione delle indagini preliminari è di consentire la ricerca delle fonti di prova e l’acquisizione di elementi di prova da parte del P.M. e della Polizia Giudiziaria. Se al termine delle indagini preliminari, il P. M. ritiene di non aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, propone al GIP (Giudice per le indagini preliminari) l’archiviazione della notizia di reato. In caso contrario, formula l’imputazione ed esercita l’azione penale nei confronti dell’imputato: nel giudizio ordinario con la richiesta di rinvio a giudizio davanti alla Corte d’Assise o al Tribunale; o avviando un giudizio speciale (applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto), o emettendo il decreto di citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica.
Solo dopo l’esercizio della azione penale, l’indagato diviene imputato e non si parla più di procedimento ma di processo.

L’UDIENZA PRELIMINARE.
E’ la fase processuale volta a verificare, nel contradditorio tra le parti e sulla base delle indagini svolte, la fondatezza dell’accusa formulata dal Pubblico Ministero. Presupposto per la instaurazione dell’udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., o l’iniziativa del GIP (che respinge la richiesta di archiviazione del P.M e gli impone di formulare la imputazione).
L’udienza si svolge in Camera di Consiglio con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell’imputato.
Il giudice in primo luogo deve procedere agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni di cui dichiara la nullità. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione, che inizia con la illustrazione da parte del P.M. dei risultati delle indagini preliminari e delle prove che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
Dichiarata chiusa la discussione, il giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere, o pronunciare il decreto che dispone il giudizio.
Il giudice dell’udienza preliminare è il GUP.


IL DIBATTIMENTO è la fase del giudizio ordinario in cui le parti e il giudice compiono le attività necessarie perché sia pronunciata la sentenza ; si apre con la dichiarazione formale di apertura del dibattimento, dopo la costituzione delle parti e la trattazione delle questioni preliminari, e si chiude esaurita la discussione delle parti, dopo la quale il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza.
Il passaggio al dibattimento è segnato dalla emissione del decreto che dispone il giudizio , che costituisce l’atto tipico di vocatio in iudicium per il modulo procedurale ordinario, e dalla formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento.
Il dibattimento è preceduto dalla fase predibattimentale (fasi degli atti preliminari e degli atti introduttivi al dibattimento) , volta a introdurre e preparare il dibattimento vero e proprio e a consentire l’acquisizione concreta e compiuta della prova in contraddittorio.
La fase del giudizio, ed in particolare l’istruzione dibattimentale , è la sede fisiologica in cui si forma la prova cui deve essere ancorata la decisione del giudice, e alla quale egli deve fare riferimento nella motivazione del provvedimento per dare conto del modo in cui si sia formato il suo libero convincimento.
La lettura della imputazione introduce la fase destinata alla raccolta delle prove.
Il procedimento probatorio si articola in 4 fasi: ricerca, ammissione, assunzione, valutazione delle prove. In tale ambito peculiare è la richiesta di prova delle parti, con la quale esse esercitano il loro diritto alla prova (art. 190 cpp); il giudice, con ordinanza provvede sulle richieste di prova delle parti, non ammettendo solo le prove espressamente vietate dalla legge, manifestamente superflue e irrilevanti. Una particolare ipotesi in cui il giudice può non ammettere un mezzo di prova richiesto dalle parti è contemplato dall’art. 190 bis cpp.
Il legislatore prevede, accanto a sette fattispecie di prove tipiche ( testimonianza, esame delle parti private, confronto, ricognizione, esperimento giudiziale, perizia, consulenza tecnica), anche la possibilità di ricorrere a prove atipiche, cioè non disciplinate dalla legge, purchè offrano un contributo conoscitivo non raggiungibile con i mezzi di prova tipici e non si utilizzino, per pervenire al risultato probatorio, metodi che possono pregiudicare la libertà morale della persona. La legge prevede poteri probatori esercitabili d’ufficio dal giudice, funzionali a coprire lacune probatorie nella ricostruzione del fatto dovute alla inerzia delle parti, o sopravvenienze probatorie
( articoli 506 e 507 del codice di procedura penale).

Le funzioni tipiche del processo sono assolte dal giudizio di merito, destinato a concludersi con un provvedimento giurisdizionale di accertamento in ordine ai fatti per i quali sia stata esercitata l’azione penale (ed eventualmente l’azione civile inserita nel processo penale); quindi si parla di centralità del giudizio, mentre le fasi precedenti (compresa l’udienza preliminare) ineriscono esclusivamente all’esercizio dell’azione penale, e quelle successive (delle impugnazioni) sono solo eventuali e si risolvono in un mero controllo rispetto ad un provvedimento (la sentenza di merito) che deve risultare idoneo a definire il processo con un accertamento completo e irrevocabile.
Contestazione , contraddittorio, difesa, immediatezza , libero convincimento del giudice, oralità, pubblicità, concentrazione, economia e speditezza processuale sono i principi peculiari della fase del giudizio e trovano attuazione a seconda della forma di giudizio con cui si procede. Il rito ordinario, infatti, strutturato sullo schema: indagini preliminari- udienza preliminare- dibattimento, rappresenta il modello più completo, sotto il profilo procedimentale, perché si giunga ad una sentenza potenzialmente definitiva. Ma , ove le caratteristiche del caso concreto non rendano indispensabile il passaggio attraverso le varie fasi della procedura ordinaria, il legislatore ha previsto delle fattispecie tipiche di procedure alternative, che si distinguono a livello strutturale dalla procedura ordinaria, per il modo con cui si perviene al giudizio ( contraendo o eliminando la fase precedente al giudizio; indagini preliminari e-o udienza preliminare, senza che il dibattimento differisca dal modello tipo: giudizio direttissimo, giudizio immediato, giudizio davanti al Tribunale monocratico con citazione diretta); per la forma con cui il giudizio viene celebrato ( è il caso dei riti con funzione deflativa del dibattimento e con connotazioni premiali: applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio abbreviato; procedimento per decreto).

CARATTERISTICHE DEI RITI ALTERNATIVI.
-Il giudizio direttissimo si instaura attraverso la presentazione diretta in udienza dell’imputato arrestato o in stato di custodia cautelare, o con la citazione dell’imputato libero che ha reso confessione.

- Il giudizio immediato, nella sua forma tipica, è richiesto dal PM e si fonda sulla evidenza della prova; mentre nella sua forma atipica è richiesto dall’imputato, e prescinde da questo requisito, in quanto discende dal diritto dell’imputato di rinunciare alla udienza preliminare per approdare direttamente alla celebrazione del giudizio di merito.

- Nel procedimento davanti al Tribunale monocratico con citazione diretta, previsto per un tassativo nucleo di reati (art.550 cpp) il PM, anziché chiedere la fissazione dell’udienza preliminare, dispone direttamente la citazione ed emette il decreto di citazione diretta a giudizio, con cui si approda direttamente al dibattimento.

- Attraverso l’istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti ( detto pure “Patteggiamento sulla pena o nel merito”, il PM e l’imputato possono chiedere al giudice una sentenza con la quale sia applicata la sanzione del tipo e della misura che le parti stesse hanno concordato, onde definire il processo rinunciando alla celebrazione del dibattimento. Alla sentenza di patteggiamento (ex art.444 cpp) conseguono i seguenti effetti premiali: sconto della pena fino a un terzo; non applicabilità di pene accessorie e delle misure di sicurezza, eccetto la confisca obbligatoria; nè spese processuali; inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi, eccetto nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità; estinzione del reato se, entro 5 anni quando la sentenza attiene a un delitto, o 2 anni nel caso di contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o contravvenzione della stessa indole; non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale , rilasciato su richiesta dell’interessato, della sentenza che dichiara l’estinzione del reato.
- Il giudizio abbreviato è il giudizio che l’imputato chiede al giudice dell’udienza preliminare perché lo giudichi allo stato degli atti o previa integrazione probatoria ; e con la modifica introdotta dalla legge n.479 del 1999 è un diritto dell’imputato e il giudice è tenuto ad ammettere il giudizio abbreviato per il solo fatto che l’imputato lo abbia richiesto, tranne nella ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 438 cpp relativa al giudizio abbreviato condizionato, ove la richiesta è subordinata ad una integrazione probatoria che risulti necessaria ai fini della decisione: in tal caso il giudice dispone il giudizio abbreviato solo quando l’integrazione probatoria è necessaria per la decisione e compatibile con l’ esigenza di economia processuale. In caso di condanna, l’imputato ha diritto alla riduzione di un terzo della pena prevista. A seguito la legge 479/99, il giudizio abbreviato è previsto anche per i delitti puniti con l’ergastolo: l’art. 442 cpp, comma 2, sancisce che la pena dell’ergastolo è sostituita con quella della reclusione a 30 anni.
- Nel procedimento per decreto, il PM, se all’esito delle indagini preliminari ritiene irrogabile una pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di una pena detentiva e salvo che risulti necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale, può esercitare l’azione penale chiedendo al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato. Il procedimento per decreto ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare, sia il dibattimento. Se il giudice accoglie la richiesta, emette il decreto applicando la pena pecuniaria indicata dal PM , e definendo il processo sulla base di un accertamento sommario, fondato sugli atti di indagine, e inaudita altera parte poiché l’espletamento del diritto di difesa è eventuale e differito su opposizione del condannato.


   
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